PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nozione di unione civile).

      1. Due persone fisiche dello stesso sesso, almeno una delle quali cittadino italiano o regolarmente residente nel territorio della Repubblica, possono contrarre fra loro un'unione civile.
      2. All'unione civile, alla sua celebrazione, al suo scioglimento, ai rapporti fra i contraenti e alle loro vicende, anche in materia di successione, si applicano tutte le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e fiscali relative al matrimonio civile, incluse le eventuali modificazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili e con le sole eccezioni espressamente disposte.
      3. Ai sensi della presente legge non rileva la distinzione tra «marito» e «moglie» dovunque essa ricorra nelle disposizioni richiamate al comma 2. Le parole «marito» e «moglie», ovunque ricorrano, sono da intendersi sostituite con quella di «partner».
      4. Non può contrarre un'unione civile chi è vincolato da un matrimonio precedente o da una precedente unione civile.

Art. 2.
(Uso dei cognomi).

      1. I contraenti mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto della celebrazione dell'unione civile, stabiliscano che uno dei due, o entrambi, aggiungano al cognome dell'uno quello dell'altro. In tale caso si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile e l'articolo 5, comma 2, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

 

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Art. 3.
(Condizione dei figli).

      1. La celebrazione dell'unione civile non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti.
      2. Le disposizioni relative alla presunzione di concepimento nel matrimonio e al divieto per la donna di contrarre matrimonio prima che siano passati trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente non si applicano all'unione civile.
      3. Le disposizioni che regolano l'adozione di minori da parte dei coniugi non si applicano alle unioni civili.

Art. 4.
(Contratti collettivi di lavoro).

      1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza, relative al matrimonio e al coniuge del lavoratore, si applicano anche all'unione civile.

Art. 5.
(Trattati internazionali).

      1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non possono essere applicate all'unione civile senza il consenso dell'altro Stato contraente.